ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VALLETTA
Statuto


1. E' costituita con sede in Monticello Via Sirtori n.2, l'Associazione denominata: Amici della Valletta.

2. L'Associazione ha le seguenti finalità:

3. L'Associazione si avvale in modo determinato e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

5. L'Associazione non persegue fini di lucro. Eventuali rimanenze attive di bilancio verranno devolute per iniziative benefiche con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente e all'educazione ambientale.

Soci

6. Possono essere soci tutti i cittadini italiani e non, in regola con le norme di permanenza in Italia, di qualunque credo politico e religioso, che condividono gli scopi di cui all'Art. 2 del presente statuto e che fanno domanda di adesione.

7. Le prestazioni fornite dai soci volontari sono gratuite. Ad essi potranno essere rimborsate le spese effettivamentesostenute per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dall'Associazione.

8. I soci contribuiranno alle spese dell'Associazione nella misura delle quote sociali fissate dal Consiglio di Amministrazione.

9. I soci, aderendo all'Associazione, si impegnano al rispetto del le norme del presente statuto, nonchè alle delibere prese in conformità dello statuto medesimo dagli Organi dell'Associazione. Il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salva espressa disdetta del socio.

Organi sociali

10. Gli organi sociali sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori.

Assemblea dei soci


11. L'assemblea è composta dai soci in regola con le quote associative.

12. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 31 maggio a cura del Consiglio Direttivo, previa comunicazione ai soci almeno cinque giorni prima della convocazione.

13. Spetta all'Assemblea ordinaria:
14. Ogni socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio mediante delega, ogni socio non può avere più di una delega.

15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in persona o per delega di almeno la metà più uno dei soci iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei presenti in persona o per delega.

16. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta un decimo dei soci motivando l'oggetto da portare all'ordine del giorno.

17. Spetta all'Assemblea straordinaria:
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in persona o per delega di almeno due terzi degli iscritti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti.
Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega.

Il Consiglio Direttivo

18. Consiglio Direttivo è composto di almeno cinque membri sino ad un massimo di nove eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci al proprio interno (ad eccezione dei primi che verranno nominati in seno all'atto costitutivo), possibilmente in rappresenzanta dei sei Comuni. Spetta al Consiglio Direttivo lo svolgimento di ogni azione necessaria al conseguimento dei fini sociali del presente statuto, nel rispetto delle direttive approvate dall'Assemblea.

19. Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. I suoi membri sono rieleggibili.

20. Il Consiglio Direttivo programma le attività da svolgere, approva l'inserimento di nuovi soci, redige il rendiconto economico e convoca, almeno una volta l'anno l'Assemblea ordinaria dei soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti gli iscritti.

Il Presidente


21. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, cura i rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti sul territorio.

22. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni salvo dimissioni o revoca ed è rieleggibile.

23. In caso di impedimento i suoi compiti sono svolti da un Consigliere delegato dal Presidente medesimo.

24. Il Presidente sceglie un segretario che redigerà i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, curererà la conservazione del registro dei verbali e svolgerà eventualmente funzione di Tesoriere.

Fondi sociali


25. L'utilizzo dei fondi sociali è validamente disposto con la firma del Presidente o con la firma abbinata del Tesoriere e di un Consiglio nominato dal Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti


26. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri di cui due effettivi e uno supplente, eletti tra i soci dall'Assemblea. Questi durano in carica tre anni salvo dimissioni o revoca e sono rieleggibili.

27. Al Collegio è affidato il compito di controllare la gestione economica e finanziaria del bilancio dell'Associazione. I membri del Collegio possono partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Disposizioni finali

28. Tutte le cariche sono gratuite.

29. La formazione del rendiconto economico è obbligatoria. Da esso devono risultare i beni posseduti dall'Associazione, gli eventuali contributi ricevuti, le quote associative e le spese.

30. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Casatenovo, 25 marzo 1996


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